PATRIMONIO FAMILIARE

Mercoledì 18 dicembre 2019

Come osservato in Dottrina (Bollettino Tributario n. 19 del 2017) tra le disparità di trattamento di attività finanziarie detenute in Italia (soggette a imposta di bollo), e attività finanziarie detenute all'estero, attratte nel campo di applicazione dell'IVAFE, emergeva l'assoggettamento ad IVAFE delle sole attività finanziarie detenute all'estero da parte di persone fisiche.
Il paradosso: un azzeramento dell'imposizione in capo a una costituita società semplice, a cui sarebbe stato possibile conferire tutti i prodotti finanziari per, poi, successivamente trasferirli a intermediari finanziari fuori Italia, in quanto non si rendeva nemmeno applicabile il massimale di 14.000 Euro qualora le attività finanziarie fossero state detenute in Italia.
Con il comma 710 dell'art.1 dell'Atto del Senato n.1580, che approva il DDL Bilancio 2020, anche le società semplici fiscalmente residenti in Italia (e in generale soggetti diversi da persone fisiche) intestatarie di investimenti finanziari all'estero sono tenute a versare l'imposta IVAFE, e per di più, mancando uno specifico richiamo al massimale precedentemente definito per le società semplici che detengono i medesimi beni in Italia, con un aggravio dell'imposizione non più contenuta nei limiti dei 14.000 Euro.
Per i soggetti diversi da persone fisiche con patrimoni consistenti all'estero, l'impatto fortemente penalizzante delle recenti modifiche costituisce altresì una forte limitazione per la circolazione dei capitali, che i possessori di patrimoni all'estero sono in tal modo costretti a rimpatriare all'interno del territorio nazionale al fine di ridurre l'imposta in esame.

FONTE: Bollettino Tributario n. 19 del 2017, comma 710 dell'art.1 dell'Atto del Senato n.1580
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