VOLUNTARY BIS

Lunedì 27 Febbraio 2017

Segnaliamo il contributo di Gianluca Odetto in “Eutekne.info” del 24 Febbraio 2017, riguardante l’esame della Corte di Giustizia sul raddoppio dei termini per il quadro RW. Nella sentenza C-317/15, la Corte evidenzia tre principi determinati ad avere ripercussioni anche in Italia. “In primo luogo, si precisa che le restrizioni consistenti in più ampi termini di accertamento per le attività estere rientrano nella deroga prevista dall’art. 64 del TFUE” (Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea).
“In secondo luogo, si stabilisce che l’apertura di un conto titoli presso una banca non comunitaria non implica la prestazione di servizi finanziari”. “Da ultimo, la Corte di Giustizia afferma che queste conclusioni non vengono meno per il fatto che la restrizione ai movimenti di capitali riguarda l’investitore, e non il prestatore del servizio finanziario”.
Per quanto riguarda l’Italia, “il trattamento discriminatorio si giustificherebbe solo se venissero rispettate entrambe le condizioni previste dall’art. 64 del TFUE, e quindi non solo il fatto che la detenzione di conti titoli rientri a pieno titolo tra i movimenti di capitale oggetto delle norme del Trattato che regolano queste fattispecie (condizione rispettata), ma anche il fatto che la restrizione già esistesse al 31 dicembre 1993 (condizione, invece, non rispettata essendo come detto la norma relativa al raddoppio dei termini inserita dall’art. 12 del DL 78/2009). Tuttavia, la “difesa delle Amministrazioni potrebbe, quindi, basarsi solo su un’interpretazione estensiva del successivo art. 65, che prevede restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, purché esse non sconfinino nell’arbitrarietà.”

FONTE: Gianluca Odetto, Eutekne.info, 24 Febbraio 2017
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